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Promulgazione del Direttorio diocesano per i vicariati foranei

Il Cancelliere Arcivescovile rende noto che in data 22 febbraio 2024, festa della Cattedra di San Pietro, l’Arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, ha promulgato il Direttorio diocesano per i vicariati foranei.

Il Direttorio, approvato ad experimentum per un triennio, entrerà in vigore a partire dal 1° settembre 2024.

Dato in Cagliari, dalla sede della Curia arcivescovile, 26 febbraio 2024.

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE
mons. Ottavio Utzeri

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DIRETTORIO DIOCESANO PER I VICARIATI FORANEI

Promulgando il presente Direttorio diocesano per i vicariati foranei, esaminato più volte dagli organismi di partecipazione e corresponsabilità della Diocesi, intendo dar corso all’auspicio più volte emerso lungo il cammino sinodale di offrire alla nostra Chiesa di Cagliari forme istituzionali capaci di meglio manifestare il suo mistero di comunione per la missione. Il popolo cristiano, in forza della condivisione della fede in Cristo morto e risorto, è sempre convocato a quella unità profonda che affonda le sue radici nel mistero d’amore della Santissima Trinità e realizza in tal mondo la grande testimonianza davanti al mondo: «perché il mondo creda» (Gv 17,21). Lo stile di vita comunionale della Chiesa è per questo chiamato a permeare ogni sua manifestazione, come già avvertiva il Sinodo dei Vescovi del 1985: «Poiché la Chiesa è comunione, deve esserci partecipazione e corresponsabilità in tutti i suoi gradi»[1]. La comunione deve farsi, per tale ragione, anche principio di organizzazione della comunità ecclesiale, promuovendo la corresponsabilità dei fedeli e realizzando la necessaria condivisione delle risorse materiali e spirituali in vista della efficacia della missione.

Il modus vivendi et operandi sinodale è sempre a servizio della missione della Chiesa, che ne esprime la profonda natura (Cf. AG 2; LG 5). «Va’ nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te» (Mc 5,19): proprio nelle nostre case e tra i nostri prossimi siamo inviati ad annunciare e testimoniare la misericordia di Dio.

Il respiro di questa ampia comunione e lo slancio della missione sono le condizioni per un rinnovamento anche della Parrocchia che è la «presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione»[2]. Papa Francesco aggiunge in modo realistico: «Dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino completamente verso la missione»[3].

Questo è il tempo in cui ci piace sollecitare le comunità parrocchiali ed ecclesiali ad un profondo rinnovamento orientato a uno stile di comunione e di collaborazione, di incontro degli uomini e di sollecitudine per l’annuncio del Vangelo[4].

L’istituto canonico dei Vicariati foranei ha espresso, lungo i secoli, sia la collegialità presbiterale, all’interno della quale il Vicario, primus inter pares, è il primo dei presbiteri del territorio, sia la comunione gerarchica con il Vescovo diocesano, del quale il Vicario è il rappresentante presso i presbiteri di un territorio e che egli a sua volta rappresenta presso il Vescovo diocesano. A partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II, il tema è stato connesso a quello della comunione delle comunità parrocchiali tra di loro e con la Chiesa particolare e universale. Il Decreto del Concilio Vaticano II Christus Dominus, sottolineando la necessità che i fedeli e le comunità parrocchiali si sentano realmente membri sia della diocesi che della Chiesa universale, invita i parroci a collaborare con i Vicari foranei «affinché la cura pastorale abbia la dovuta unità e sia resa più efficace» (n. 30,1).

La caratterizzazione del Vicariato foraneo in termini di una più efficace unità dell’azione pastorale diviene una costante preoccupazione della disciplina della Chiesa. La lettera Apostolica Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, contenente norme per l’applicazione di alcuni decreti del Concilio Vaticano II, menziona i Vicari foranei tra i più prossimi collaboratori del Vescovo diocesano in quanto incaricati a «convenientemente promuovere e dirigere un’azione pastorale d’insieme nel territorio loro affidato»[5]. In questo senso, il Codice di Diritto Canonico del 1983 assegna ai Vicariati foranei lo scopo di «favorire la cura pastorale mediante un’azione comune» (can. 374 §2)[6].

Per la Sardegna è doveroso far riferimento al Concilio Plenario Sardo (2000-2001) che ha richiamato i Vicariati foranei come la più «consolidata istituzione di collaborazione e di condivisione pastorale interparrocchiale», osservando anche che tale collaborazione pastorale «diventa oggi più che mai indispensabile ed è assolutamente necessario accrescerne l’intensità e darle nuovi modi di attuazione»[7].

Affido all’intercessione di Sant’Efisio la recezione fedele e creativa delle indicazioni espresse in questo documento, per un rinnovamento di comunione, partecipazione e missione della nostra amata Chiesa di Cagliari.

22 febbraio 2024
Festa della Cattedra di San Pietro


DIRETTORIO DIOCESANO PER I VICARIATI FORANEI

PARTE PRIMA

I Vicariati foranei

  1. Natura dei Vicariati foranei

Il Codice di Diritto Canonico dispone che «per favorire la cura pastorale mediante un’azione comune, più parrocchie vicine possono essere riunite in peculiari raggruppamenti, quali sono i vicariati foranei» (can. 374 § 2)[8]. La Chiesa di Cagliari intende impegnare l’azione dei Vicariati foranei per il perseguimento dei seguenti fini:

1) Esprimere la comunione.

Il Vicariato foraneo è chiamato a promuovere la logica integrativa della comunione tra le parrocchie, delle parrocchie con la Chiesa particolare, delle parrocchie con le altre comunità ecclesiali presenti ed operanti nel territorio (comunità religiose, movimenti, associazioni, opere di carità ed educative, ecc). Nell’ambito del Vicariato foraneo, ciascuna comunità parrocchiale ed ecclesiale, mantenendo la propria identità, è chiamata a riconoscere e accogliere il dono dell’unità ecclesiale nella pluralità dei carismi e dei ministeri e a mettere le proprie esperienze a servizio dell’unica missione della Chiesa[9]. La comunione ecclesiale e l’efficacia dell’azione pastorale si corrispondono e si implicano vicendevolmente: «imparando gli uni dagli altri, potremo riflettere meglio quel meraviglioso poliedro che dev’essere la Chiesa di Gesù Cristo. Essa può attrarre […] proprio perché non è un’unità monolitica, ma una rete di svariati doni che lo Spirito riversa incessantemente in essa, rendendola sempre nuova nonostante le sue miserie»[10].

2) Esercitare il discernimento ecclesiale.

La Chiesa è chiamata a riconoscere e accogliere i segni dei tempi in modo che l’annuncio di Gesù Cristo sia sempre intimamente connesso con gli interrogativi, le attese, l’anelito di salvezza presente nel cuore degli uomini[11]. Il discernimento evangelico delle circostanze storiche, considerate nella luce e nella forza del Vangelo vivo e personale che è Gesù Cristo e con il dono dello Spirito Santo, si fonda sulla convinzione che Dio è all’opera nella storia del mondo, negli eventi della vita, nelle persone che incontriamo e che ci parlano[12]. La lettura credente della storia richiede un atteggiamento di profonda conversione, secondo l’esortazione dell’Apostolo: «Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12,2). Il discernimento ecclesiale richiede ascolto e dialogo perché è atto profondamente religioso e sinceramente comunitario, ed è volto a individuare il cammino da seguire a servizio del disegno di Dio che vuole realizzarsi nel qui e ora di un particolare territorio e di un determinato momento[13]. Esso, infatti, non si accontenta di analizzare con precisione la situazione storica ma avverte un compito, una sfida «che si collega ad un “appello”, che Dio fa risuonare nella stessa situazione storica»[14].

3) Promuovere la partecipazione ecclesiale

Comunione e missione ecclesiali richiedono la promozione del pieno e concreto coinvolgimento dei fedeli secondo uno stile autenticamente sinodale: «Il soggetto dell’azione missionaria ed evangelizzatrice della Chiesa è sempre il Popolo di Dio nel suo insieme»[15]. «In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni»[16]. La partecipazione reale dei fedeli è un’esigenza della fede battesimale, non può essere semplicisticamente ricondotta alla necessità di fronteggiare la scarsità di presbiteri ma semmai valorizzata in vista di una rinnovata testimonianza di comunione e di un più ardente slancio di evangelizzazione. La missione della Chiesa richiede di promuovere la corresponsabilità di sempre nuovi soggetti capaci di esprimere una partecipazione creativa e matura all’unica missione della Chiesa, soprattutto negli ambiti della vita dell’uomo, come quelli dell’educazione, della carità, della salute, del lavoro[17]. Tale pastorale d’insieme, lungi dal sottovalutare l’importanza della Parrocchia, ne potenzia il profilo missionario[18].

4) Intraprendere e animare iniziative di evangelizzazione.

Papa Francesco indica con chiarezza che «la riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia»[19]. Considerata la difficoltà, a volte, di alcune parrocchie ad attuare da sole una proposta pastorale integrale, si tratta di «distinguere tra i gesti essenziali di cui ciascuna comunità non può rimanere priva e la risposta a istanze – in ambiti come carità, lavoro, sanità, scuola, cultura, giovani, famiglie, formazione, ecc. – in ordine alle quali non si potrà non lavorare insieme sul territorio più vasto, scoprire nuove ministerialità, far convergere i progetti»[20]. Già il Concilio Vaticano II constatava che oggi, per diversi motivi, le iniziative apostoliche possono trascendere i limiti di una Parrocchia[21]. L’esigenza missionaria di raggiungere questi ambiti con forme adeguate di presenza e di azione richiede uno spirito di comunione e una pastorale organica e integrata tra sacerdoti, diaconi, religiosi e laici insieme alla cooperazione tra le parrocchie e le comunità ecclesiali di un medesimo territorio. Potrà risultare proficuo, ad esempio, favorire celebrazioni interparrocchiali dei sacramenti (quali prime Comunioni e Cresime), laddove i numeri risultassero particolarmente esigui o lo consigli l’utilità pastorale, oppure la costituzione in comune per varie parrocchie di servizi caritativi[22].

5) Favorire la fraternità sacerdotale.

Nell’ambito del Vicariato deve favorirsi in massimo grado la pratica di quella «intima fraternità sacramentale»[23] che unisce i presbiteri in virtù della comune ordinazione e missione, e che si manifesta «nel mutuo aiuto, spirituale e materiale, pastorale e personale, nelle riunioni e nella comunione di vita, di lavoro e di carità»[24]. L’esigenza di una simile fraternità è tanto più necessaria di fronte al grande impegno pastorale che anche oggi è chiesto alla Chiesa: «Nessun presbitero è in condizione di realizzare a fondo la propria missione se agisce da solo e per proprio conto, senza unire le proprie forze a quelle degli altri presbiteri, sotto la guida di coloro che governano la Chiesa»[25]. Per questo, viene regolarmente convocata l’Assemblea dei presbiteri in ogni Vicariato. Inoltre, tra i sacerdoti si promuovano e alimentino, in particolare, forme e momenti di vita comune, che giovano all’attività apostolica e offrono ai fedeli esempi di carità e di unità. Ricordino i presbiteri che, a causa della partecipazione al medesimo sacerdozio, essi «sono specialmente responsabili nei confronti di coloro che soffrono qualche difficoltà; procurino dunque di aiutarli a tempo, anche con un delicato ammonimento, quando ce ne fosse bisogno. E per quanto riguarda coloro che fossero caduti in qualche mancanza, li trattino sempre con carità fraterna e comprensione, preghino per loro incessantemente e si mostrino in ogni occasione veri fratelli e amici»[26].

6) Promuovere la formazione permanente del clero

L’Assemblea dei presbiteri del Vicariato è una preziosa opportunità di formazione umana e spirituale, intellettuale e pastorale, ospitando momenti di preghiera comune, di studio dei problemi e scambio di esperienze pastorali. «Il sacerdote ha un bisogno costante di approfondire la sua formazione (…) egli è chiamato ad un miglioramento continuo, al fine di essere più efficace nel suo ministero. In questo senso, è fondamentale che i sacerdoti siano consapevoli del fatto che la loro formazione non è finita con gli anni di seminario. Al contrario, dal giorno della sua ordinazione, il sacerdote deve sentire la necessità di perfezionarsi continuamente, per essere sempre più di Cristo Signore»[27].

  1. Costituzione del Vicariato foraneo

Spetta all’Arcivescovo riunire più parrocchie vicine nei Vicariati foranei, tenendo conto, per quanto possibile, delle caratteristiche comuni, della prossimità geografica e storica delle parrocchie, della facilità di incontri periodici per i chierici[28]. Per la costituzione dei Vicariati, la loro soppressione e modifica, l’Arcivescovo ascolta il parere del Consiglio dei Vicari, del Consiglio Presbiterale e del Consiglio Pastorale Diocesano, oltre che di singoli presbiteri e fedeli laici presenti nel territorio interessato da tali provvedimenti.

  1. Organizzazione del Vicariato

Sono organi del Vicariato:

  • il Vicario foraneo;
  • l’Assemblea dei presbiteri del Vicariato;
  • il Consiglio pastorale vicariale;
  • l’Assemblea pastorale vicariale.

 

PARTE SECONDA

Il Vicario foraneo 

  1. Nomina del Vicario foraneo

Il Vicario foraneo è scelto tra i presbiteri che esercitano il ministero in cura d’anime nella Vicaria. Egli è nominato liberamente dall’Arcivescovo tenendo conto di una terna indicata con voto segreto dai presbiteri che svolgono il ministero attivo nel Vicariato ed eventualmente del parere di altri membri del Consiglio pastorale vicariale. Il Vicario foraneo meriti la fiducia dell’Arcivescovo, goda la stima del clero e dei fedeli per la sua prudenza e dottrina, pietà e zelo apostolico, abbia sufficienti doti di direzione e di coordinamento di lavoro.

  1. Compiti del Vicario foraneo

Il Vicario foraneo è collaboratore stretto dell’Arcivescovo nella cura pastorale dei fedeli e nel rapporto con i presbiteri del Vicariato, dei quali è chiamato a essere un sollecito “fratello maggiore”[29]. Al Vicario foraneo spettano i doveri e i diritti indicati nel can. 555 §§ 1-4 del Codice di diritto canonico, e in particolare ha il compito di

  • conoscere il territorio del Vicariato e le diverse espressioni ecclesiali. Attraverso un costante rapporto con i parroci e gli altri operatori pastorali, il Vicario foraneo ha cura di conoscere le attività e le difficoltà delle parrocchie e delle altre realtà ecclesiali del proprio Vicariato. Visita le parrocchie secondo le modalità e i tempi determinati dall’Arcivescovo[30]. Accompagna l’Arcivescovo durante la visita pastorale, insieme agli altri convisitatori;
  • promuovere e coordinare l’attività pastorale comune nell’ambito del Vicariato, favorendo l’integrazione delle diverse esperienze ecclesiali in uno stile di comunione e di missione. È sua cura l’attuazione dei programmi e degli orientamenti sia diocesani sia di quelli elaborati dal Consiglio pastorale vicariale e delle iniziative di evangelizzazione, catechesi e carità che superano l’estensione e le competenze delle singole parrocchie;
  • curare il decoro del culto e l’amministrazione delle parrocchie, in fraterno dialogo con i confratelli e in collaborazione con i competenti uffici diocesani. Il Vicario foraneo ha cura che siano osservate le disposizioni liturgiche, soprattutto nella celebrazione dei sacramenti e del culto eucaristico, nonché le indicazioni pastorali per le celebrazioni delle feste religiose e la pietà popolare, secondo il Direttorio Liturgico Pastorale Diocesano; vigila e aiuta i confratelli nella corretta redazione e custodia degli archivi parrocchiali e la diligente amministrazione dei beni ecclesiastici[31]; partecipa alle fasi di avvicendamento dei parroci, d’intesa con l’Arcivescovo e con la comunità parrocchiale e dispone quanto necessario per l’accoglienza del nuovo pastore;
  • esercitare ogni fraterna sollecitudine verso i chierici. Il Vicario foraneo presiede l’Assemblea dei presbiteri del Vicariato e si adopera perché i chierici partecipino ai ritiri spirituali e agli incontri di aggiornamento predisposti dalla diocesi. È compito del Vicario foraneo, d’intesa con l’Arcivescovo, promuovere e sostenere la vita fraterna e la collaborazione fra i chierici della propria zona; ha la massima premura per i presbiteri che si trovano in situazioni di disagio, anziani, ammalati o in qualunque modo bisognosi di attenzione e sostegno, perché non manchino dei necessari aiuti spirituali e materiali. Informa sollecitamente l’Arcivescovo e i confratelli del Vicariato riguardo alle situazioni di difficoltà dei presbiteri. Durante l’assenza, la malattia o la morte dei presbiteri, provvede prontamente a che non vadano perduti o asportati i beni che appartengono alla Chiesa[32]. Nell’occasione del decesso dei presbiteri, comunica tempestivamente il luogo e la data delle esequie e dispone le modalità del suffragio;
  • curare le supplenze urgenti. D’intesa con il Vicario generale, il Vicario foraneo provvede alla supplenza dei parroci, personalmente o mediante altri confratelli e facilita il turno di riposo estivo;
  • dare pareri. Il Vicario foraneo è particolarmente tenuto all’obbligo di esprimere sinceramente la propria opinione tutte le volte che il Vescovo vorrà avvalersi del suo consiglio e, se la gravità delle questioni lo richiede, di osservare diligentemente il segreto[33]. In particolare, fornisca al Vescovo tutti gli elementi di conoscenza utili per la provvisione delle parrocchie vacanti[34].
  1. Durata e rimozione del Vicario foraneo

I Vicari foranei rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di due volte. Decadono anche quando non svolgono più il ministero nel territorio del Vicariato, per rinuncia, inabilità o altre cause. Il Vescovo può rimuovere liberamente il Vicario foraneo, a suo prudente giudizio, quando vi sia una giusta causa[35].

  1. 7. Consiglio dei vicari
  • L’Arcivescovo riunisce periodicamente i Vicari foranei, unitamente al Vicario generale e ai Vicari episcopali, per discutere dei problemi della diocesi e per essere debitamente informato della situazione dei Vicariati e delle parrocchie[36].
  • Il Consiglio dei vicari foranei è presieduto dall’Arcivescovo ed è formalmente convocato con l’ordine del giorno. È compito del segretario, scelto dall’Arcivescovo, curare l’invio della convocazione, redigere e custodire i verbali delle riunioni e gli altri documenti.

 

PARTE TERZA

 

L’Assemblea dei presbiteri del Vicariato

 

  1. Funzione dell’Assemblea dei presbiteri del Vicariato

«Tutti i presbiteri, costituiti nell’ordine del presbiterato mediante l’ordinazione, sono uniti tra di loro da un’intima fraternità sacramentale […] Pertanto è oltremodo necessario che tutti i presbiteri, sia diocesani che religiosi, si aiutino a vicenda in modo da essere sempre cooperatori della verità»[37].

L’Assemblea dei presbiteri del Vicariato è luogo di espressione della comunione, di esercizio del discernimento ecclesiale e della fraternità presbiterale ed è strumento per la formazione permanente del clero. A tali fini, le riunioni dell’Assemblea dei presbiteri ospitano momenti di preghiera comune, studio dei problemi e scambio di esperienze pastorali.

  1. Composizione dell’Assemblea dei presbiteri del Vicariato

L’Assemblea dei presbiteri del Vicariato è composta da tutti i presbiteri che esercitano il ministero nel territorio dello stesso. Ad essa sono invitati anche i diaconi e i chierici religiosi che risiedono nell’ambito del Vicariato.

  1. Convocazione dell’Assemblea dei presbiteri del Vicariato

All’inizio dell’anno pastorale il Vicario foraneo, sentiti i parroci del Vicariato e seguendo le eventuali indicazioni dell’Ordinario diocesano, propone il calendario annuale delle riunioni dell’Assemblea, che si tengono normalmente ogni mese. Lo stesso Vicario foraneo invia, di volta in volta, la convocazione con l’ordine del giorno della riunione, i cui argomenti sono da lui scelti sentiti gli altri presbiteri e seguendo le eventuali indicazioni dell’Ordinario diocesano.

  1. Svolgimento delle riunioni

Dopo l’accoglienza nella sede prestabilita, le riunioni hanno inizio con la recita dell’Ora Media o di altre preghiere adatte. Successivamente all’esposizione del tema o a letture interessanti relative all’argomento scelto, la riunione prosegue con il confronto libero e fraterno dei partecipanti. Vengono così presentati e condivisi tutti i punti in programma. È bene conservare memoria degli incontri con una breve redazione del verbale. Le riunioni terminano con la preghiera.

Se possibile, è bene condividere anche qualche pasto e altri momenti conviviali che alimentano la fraternità e la comunione tra i presbiteri. Ugualmente virtuose, a riguardo, sono la partecipazione, per esempio, alle feste nelle diverse sedi del territorio della Vicaria foranea o agli anniversari dei presbiteri, così anche ai momenti di lutto o di fraterna vicinanza in occasione di gravi malattie.

PARTE QUARTA

Il Consiglio pastorale vicariale e l’Assemblea pastorale vicariale

  1. Competenze del Consiglio pastorale vicariale

II Consiglio pastorale vicariale è l’organismo di comunione delle comunità parrocchiali e delle altre realtà ecclesiali esistenti nel territorio del Vicariato al fine di favorirne la comunione e l’azione pastorale condivisa in prospettiva missionaria. In esso i vari membri delle comunità sono chiamati ad esercitare il diritto e il dovere di esprimere il proprio parere circa il bene delle comunità, la comunione e la missione della Chiesa. «Lungi dall’essere un semplice organismo burocratico, […] il Consiglio pastorale mette in rilievo e realizza la centralità del Popolo di Dio come soggetto e protagonista attivo della missione evangelizzatrice, in virtù del fatto che ogni fedele ha ricevuto i doni dello Spirito attraverso il battesimo e la cresima»[38].

Per questi motivi, centrale nella vita e azione del Vicariato è il Consiglio pastorale vicariale.

Ad esso spetta, in particolare:

  1. stabilire un collegamento permanente tra le parrocchie e le diverse esperienze ecclesiali presenti nel Vicariato al fine di consentire uno scambio di informazioni e di esperienze finalizzate al sostegno reciproco e all’azione comune, secondo lo stile evangelico della comunione e dell’intenzione missionaria;
  2. rilevare periodicamente la situazione locale, in particolare attraverso la conoscenza delle condizioni sociali e culturali e della pastorale delle singole comunità parrocchiali ed ecclesiali;
  3. promuovere la corresponsabilità dei fedeli nell’azione pastorale;
  4. proporre elementi utili per coordinare e promuovere l’azione pastorale e di evangelizzazione nell’ambito del Vicariato e, in particolare, definire le iniziative comuni;
  5. studiare ed esaminare tutto ciò che si riferisce all’attuazione nel Vicariato dei programmi pastorali diocesani.
  6. Composizione del Consiglio pastorale vicariale

II Consiglio pastorale vicariale è composto:

  • dal Vicario foraneo,
  • dal segretario eletto dal Consiglio;
  • dai parroci delle parrocchie del Vicariato;
  • da un diacono che esercita il suo ministero nell’ambito del Vicariato;
  • dai segretari dei Consigli Pastorali Parrocchiali;
  • dai superiori (o loro delegati) delle comunità religiose maschili (se presenti) che non hanno annessa una Parrocchia;
  • dalle superiore (o loro delegate) delle comunità religiose femminili (se presenti);
  • dai responsabili (o loro delegati) dei gruppi degli Istituti Secolari, se consentito dal loro riserbo;
  • da almeno una coppia di sposi;
  • da uno a tre laici o laiche, secondo la dimensione della vicaria, rappresentanti indicati dai gruppi, movimenti, associazioni ecclesiali che operano a livello vicariale e/o diocesano.
  1. Durata del Consiglio pastorale vicariale

Il Consiglio pastorale vicariale nel suo insieme dura in carica tre anni. I membri elettivi del Consiglio possono essere eletti per due trienni consecutivi.

  1. Organi del Consiglio pastorale vicariale

Sono organi del Consiglio pastorale vicariale:

  • il Presidente, ossia il Vicario foraneo, che assicura il regolare funzionamento del Consiglio e lo rappresenta, insieme al Segretario, in sede diocesana;
  • il Consiglio di presidenza, composto dal Presidente, dal Segretario e da eventuali moderatori delle Commissioni, con il compito di curare la traduzione in atto delle decisioni del Consiglio, di preparare e convocare le riunioni fissandone l’ordine del giorno, di coordinare il lavoro delle Commissioni, di decidere su questioni urgenti, di pre­siedere l’assemblea pastorale vicariale;
  • le Commissioni di ambito, composte da membri del Consiglio e da altri fedeli, eletti dallo stesso Consiglio in base alle loro specifiche competenze;
  • il Segretario, con il compito di preparare la convocazione, stendere i verbali, assicurare il collegamento con le varie strutture, conservare tutti gli atti e documenti nella sede del Consiglio che si identifica con la Parrocchia del Vicario per tutto il tempo del mandato di quest’ultimo;
  1. Riunioni del Consiglio pastorale vicariale

Il Consiglio pastorale vicariale si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qualvolta lo richiedano il Vicario foraneo o la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio si aprono con una preghiera liturgica (Liturgia delle Ore) e sono concluse sempre con la preghiera comune; si svolgono con l’approvazione del verbale dell’adunanza precedente, la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno e il conseguente confronto e ascolto reciproco.

I consiglieri hanno l’impegno di trasmettere le soluzioni e gli indirizzi pastorali consiliari alle realtà ecclesiali di appartenenza, affinché siano tradotti in opportuni iter comunitari di riflessione e di impegno operativo. Copia del verbale di ogni riunione del Consiglio pastorale vicariale viene trasmessa per competenza al Vicario generale o episcopale.

  1. I referenti vicariali degli Uffici di Curia

I singoli Uffici e Servizi di Curia possono chiedere al Vicario generale che i vicariati indichino per la nomina uno o più referenti per il proprio ambito di competenza.

Tali referenti hanno il compito di favorire la comunione ecclesiale tra la Curia diocesana, il Vicariato e le parrocchie. A tal fine, promuovono le iniziative diocesane afferenti al proprio ambito di competenza e favoriscono il supporto del relativo Ufficio o Servizio alle attività organizzate dal Vicariato o dalle parrocchie.

Il Consiglio pastorale vicariale individua i referenti preferibilmente tra i membri della Commissione afferente per ambito all’Ufficio o Servizio diocesano che ne fa richiesta.

I referenti vicariali degli Uffici di Curia terminano il loro servizio insieme al mandato del Consiglio pastorale vicariale e possono essere riconfermati.

  1. L’Assemblea pastorale vicariale

Per una più ampia e diretta rappresentazione della situazione pastorale del proprio Vicariato, il Consiglio pastorale vicariale convoca almeno una volta l’anno l’Assemblea pastorale vicariale, composta da una rappresentanza allargata delle varie realtà ecclesiali operanti nel Vicariato, secondo le indicazioni dell’Arcivescovo.

  1. Modifiche

Le modifiche e le integrazioni alle norme relative al Consiglio pastorale vicariale che eventualmente un Vicariato riterrà di proporre, dovranno essere motivate e espressamente approvate dall’Arcivescovo.

PARTE QUINTA

Disposizioni finali

  1. Interpretazione

Eventuali dubbi interpretativi dovranno essere posti all’Ordinario diocesano.

  1. Entrata in vigore

Il presente Direttorio è approvato ad experimentum per un triennio dall’entrata in vigore, stabilita per il 1° settembre 2024.

NOTE

[1] Relazione Finale della II Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi, 25 novembre – 8 dicembre 1985, n. 6.

[2] Francesco, Esort. ap. Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, n. 28.

[3] Francesco, Esort. ap. Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, n. 28.

[4] Cf. Congregazione per il Clero, Istruzione La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, 20 luglio 2020, n. 2.

[5] Paolo VI, Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, 6 agosto 1966, n. 19 § 1.

[6] In modo analogo, il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum Successores della Congregazione per i Vescovi (22 febbraio 2004) fissa per il Vicariato foraneo lo scopo di «facilitare l’assistenza pastorale tramite un’attività comune» (n. 217).

[7] Conferenza Episcopale Sarda, Chiesa di Dio in Sardegna all’inizio del terzo millennio. Atti del Concilio plenario sardo 2000-2001, Sestu (CA) 2001, n. 58 § 1, 98.

[8] Cf. Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum successores, 22 febbraio 2004, n. 217.

[9] Cf. Conferenza Episcopale Italiana, “Rigenerati per una speranza viva” (1 Pt 1,3): testimoni del grande “si” di Dio all’Uomo. Nota pastorale dell’Episcopato italiano dopo il 4° Convegno Ecclesiale Nazionale, 29 giugno 2007, n. 25.Cf. anche: Id., Nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 30 maggio 2004, n. 11.

[10] Francesco, Esort. ap. Christus vivit, 25 marzo 2019, n. 207.

[11] Cf. Concilio Ecumenico Vaticano II, Gaudium et spes, n. 4.11.

[12] Francesco, Discorso di apertura della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi dedicata ai giovani, 3 ottobre 2018.

[13] Cf. Commissione Teologica Internazionale, La Sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 2 marzo 2018, n. 114.

[14] Giovanni Paolo II, Esort. ap. Pastores Dabo Vobis, 25 marzo 1992, n. 10. Cf. Francesco, Esort. ap. Amoris laetitia, 19 marzo 2016, n. 31.

[15] Congregazione per il Clero, Istruzione La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, 20 luglio 2020, n. 27.

[16] Francesco, Esort. ap. Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013, n. 120.

[17] Cf. Conferenza Episcopale Italiana, Nota pastorale dell’Episcopato italiano dopo il 4° Convegno Ecclesiale Nazionale “Rigenerati per una speranza viva” (1 Pt 1,3): testimoni del grande “si” di Dio all’Uomo, 29 giugno 2007, n. 25. Cf. anche: Id., Nota pastorale Il volto missionario delle Parrocchie in un mondo che cambia, 30 maggio 2004, n. 10.

[18] Cf. Conferenza Episcopale Italiana, Nota pastorale Il volto missionario delle Parrocchie in un mondo che cambia, 30 maggio 2004, Introduzione, n. 7.

[19] Francesco, Esort. ap. Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013, n. 27.

[20] Conferenza Episcopale Italiana, Nota pastorale Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 30 maggio 2004, n. 11.

[21] Concilio Vaticano II, Decreto Presbyterorum Ordinis, 7 dicembre 1965, n. 7.

[22] Cf. Benedetto XVI, Motu proprio Intima Ecclesiae natura, 11 novembre 2012, art. 9 §1.

[23] Concilio Vaticano II, Decreto Presbyterorum Ordinis, 7 dicembre 1965, n. 8. Cf. Codex Iuris Canonici, can. 275 §1.

[24] Concilio Vaticano II, Costituzione Dogmatica Lumen Gentium, 16 novembre 1964, n. 28.

[25] Concilio Vaticano II, Decreto Presbyterorum Ordinis, 7 dicembre 1965, n. 7.

[26] Concilio Vaticano II, Decreto Presbyterorum Ordinis, 7 dicembre 1965, n. 8. Cf. Codex Iuris Canonici, can. 555 § 1, 2.

[27] Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, 13 febbraio 2013, III.

[28] Cf. Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum successores, 22 febbraio 2004, n. 217.

[29] Cf. Congregazione per i Vescovi Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum successores, 22 febbraio 2004, n. 218.

[30] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 555 § 4.

[31] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 555 § 1, 3.

[32] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 555 § 3.

[33] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 127 § 3.

[34] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 524; Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum successores, 22 febbraio 2004, n. 212. Per la nomina dei vicari parrocchiali, cf. Codex Iuris Canonici, can. 547.

[35] Cf. Codex Iuris Canonici, can. 554 § 3.

[36] Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum successores, 22 febbraio 2004, n. 218.

[37] Concilio Vaticano II, Decreto Presbyterorum Ordinis, 7 dicembre 1965, n. 8.

[38] Congregazione per il Clero, Istruzione La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa, 20 luglio 2020, n. 110.

 

 

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