Covid19 Diocesi

Nota sull’utilizzo del green pass nelle nostre comunità

In data 13 ottobre 2021 il Vicario generale, monsignor Ferdinando Caschili, ha diffuso la presente nota sull’utilizzo del green pass nelle nostre comunità.


Nota circa l’uso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass)

Il legislatore statale con decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 ed il rafforzamento del sistema di screening, ha esteso l’obbligo della certificazione verde a tutto il settore del lavoro pubblico e privato. Mentre il precedente decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, si era limitato a subordinare l’accesso ad alcuni servizi e attività al possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) – ottenuto con le vaccinazioni, tampone rapido antigenico nelle 48 ore poi esteso a 72 ore, con il tampone molecolare –, con il più recente decreto il legislatore ha stabilito l’obbligatorietà della certificazione verde (Green Pass) per la partecipazione ad alcune attività, tassativamente stabilite dalla legge e per tutti i lavoratori, e i volontari che collaborano con essi, a partire dal 15 ottobre 2021.

L’obbligo per i lavoratori e altre persone che accedono ai luoghi di lavoro

Destinatari dell’obbligo stabilito dal decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 sono anzitutto i “lavoratori”, vale a dire tutti coloro che offrono una prestazione di lavoro in cambio di una retribuzione o di un compenso sulla base di un qualsiasi contratto, sia esso un rapporto di lavoro subordinato, una collaborazione, anche occasionale, una consulenza o un servizio.

Il decreto ricomprende nell’ambito dei propri destinatari anche quanti svolgono la propria attività senza un vero e proprio contratto di lavoro, quali, ad esempio, volontari e stagisti all’interno di un luogo di lavoro (art. 3).

Per “luogo di lavoro” si intende qualsiasi luogo in cui la prestazione viene svolta. Ragionevolmente si deve però trattare di un luogo in cui il lavoratore possa entrare in contatto con altri soggetti che, ugualmente, stanno svolgendo/svolgeranno un’attività di lavoro e, per tale motivo, sono anch’essi obbligati a possedere e mostrare la certificazione verde. È quindi necessario che anche i volontari che collaborano con lavoratori siano muniti di certificazione verde.

I datori di lavoro “sono tenuti a verificare il rispetto” degli obblighi in capo ai lavoratori e, a tal fine, debbono definire “entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”. Sono tenuti, peraltro, a individuare “con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi”. Stando al tenore della disposizione, si deve quindi ritenere che il datore di lavoro debba individuare con atto scritto uno o più soggetti a cui delegare materialmente l’attività di controllo. È previsto “prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”, fermo restando che i controlli possono essere effettuati anche “a campione”. Ai fini della verifica deve essere utilizzata l’applicazione denominata Verifica C19, che consente di appurare l’esistenza e validità del “green pass” mediante lettura del QR Code. Non sono ammesse modalità alternative di controllo, quali ad esempio l’autocertificazione. I datori di lavoro che vengano meno agli obblighi di verifica del rispetto delle prescrizioni, ivi compreso quello di definizione entro il 15 ottobre 2021 delle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche stesse, ovvero a quello dell’individuazione formale dei soggetti incaricati dell’accertamento delle eventuali violazioni, sono soggetti a una sanzione amministrativa variabile da 400 a 1.000 euro (in caso di reiterate violazioni la sanzione può essere raddoppiata).

Attività per cui è già previsto il green pass

Il legislatore già con decreto legge, 23 luglio 2021, n. 105 ha ritenuto necessario il “green pass” per tutti coloro che partecipano a:

a) spettacoli aperti al pubblico (come concerti o rappresentazioni teatrali); b) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

c) ricevimenti successivi alle celebrazioni religiose o civili (ad esempio, festa di nozze o altre ricorrenze);

d) l’accesso a scuole e università (sono esclusi gli studenti delle scuole anche se hanno più di 12 anni);

e) convegni e congressi. La Circolare del Ministero dell’Interno del 20 ottobre 2020 ha precisato che “la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, (…), è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.”;

f) eventi e competizioni sportive;

g) sagre e fiere;

h) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) o in qualsiasi contesto (feste parrocchiali; ricorrenze; raduni e ritrovi) per il consumo al tavolo, al chiuso;

i) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso. Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

j) piscine, centri natatori, palestre, pratica di sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

k) utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo intercity, intercity notte e alta velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, a esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Le attività della Chiesa

1) Per le attività di cui al punto precedente, la certificazione verde è obbligatoria anche se organizzate o gestite da parrocchie o altri enti ecclesiastici.

2) I ministri ordinati nello svolgimento del loro ministero non sono equiparati ai lavoratori. Se però durante la loro attività collaborano con dei lavoratori (ad es., sagristi), devono possedere il Green Pass.

3) Non è necessaria la certificazione verde per partecipare alle celebrazioni liturgiche (incluse le processioni), ai gruppi di catechismo e alle riunioni dei consigli e dei gruppi parrocchiali.

4) Il gestore di un’attività non può ampliare l’uso del Green Pass. La legge 16 settembre 2021, n. 126, ha precisato infatti che “Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato”. Pertanto, ad esempio, una Parrocchia non può imporre l’esibizione del Green Pass per partecipare a una celebrazione o a un gruppo di catechesi.

5) Sono assoggettati alla disciplina sulla certificazione verde i rapporti di lavoro alle dipendenze di enti ecclesiastici (diocesi, parrocchie ecc.), potendosi configurare alla stregua di quello di lavoro privato. È pertanto necessario contattare al più presto il proprio consulente del lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per predisporre la procedura scritta con cui definire le modalità di controllo e individuare i soggetti incaricati e autorizzati alla sua effettuazione.

6) Anche i volontari che collaborano con lavoratori devono essere muniti di Green Pass. Se, ad esempio, un lavoratore è incaricato delle pulizie degli ambienti parrocchiali, gli eventuali volontari che collaborano con lui, dovranno ugualmente avere la certificazione verde.

Appello alla responsabilità

Pare opportuno, al di là delle previsioni normative statali e dei relativi obblighi e adempimenti, ribadire l’invito, soprattutto per coloro che a vario titolo sono coinvolti in attività pastorali caratterizzate da un maggior rischio di contagio (ministri ordinati, ministri straordinari della Comunione; coristi e cantori; attività di catechesi in gruppi; visite ai malati), di accedere, in mancanza di documentati impedimenti, alla vaccinazione quale concreto gesto e “atto di amore” verso il prossimo.

Ricordiamo a questo proposito quanto affermato dalla Congregazione per la Dottrina della fede nella Nota del 21 dicembre 2020: “dal punto di vista etico, la moralità della vaccinazione dipende non soltanto dal dovere di tutela della propria salute, ma anche da quello del perseguimento del bene comune. Bene che, in assenza di altri mezzi per arrestare o anche solo per prevenire l’epidemia, può raccomandare la vaccinazione, specialmente a tutela dei più deboli ed esposti”. Coloro che, per giustificati motivi, non possono vaccinarsi “devono comunque adoperarsi per evitare, con altri mezzi profilattici e comportamenti idonei, di divenire veicoli di trasmissione dell’agente infettivo”.

Si raccomanda pertanto vivamente a coloro che non possono accedere ai vaccini e non siano guariti da non oltre 180 giorni da un’infezione di SARS-CoV-2 di sottoporsi frequentemente ai test diagnostici per il SARS-CoV-2 approvati dal Ministero della Salute.

>>> Documento stampabile [pdf]

Condividi
Skip to content